Art. 4.

  Il  giudizio  di  inidoneita' di cui ai precedenti articoli compete
alle  commissioni  mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
  Le commissioni devono, altresi', fornire indicazioni sull'ulteriore
utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata.