Art. 6. Il trasferimento d'ufficio del personale di cui all'art. 2 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo della Polizia di Stato e' disposto con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il consiglio di amministrazione o le commissioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738. Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera C, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.