Art. 6.

  Il  trasferimento  d'ufficio  del personale di cui all'art. 2 nelle
corrispondenti  qualifiche  di  altro ruolo della Polizia di Stato e'
disposto  con decreto del Ministro dell'interno, sentiti il consiglio
di  amministrazione  o  le commissioni di cui all'art. 69 del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in relazione
alla  qualifica  rivestita  dall'interessato,  nonche' la commissione
consultiva  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.
  Nel   caso   in   cui   l'interessato  non  assuma  servizio  senza
giustificato  motivo,  dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade
dall'impiego  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  C, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.