Art. 7. La commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, esprime il proprio parere sulla idoneita' del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 ad essere impiegato in altro ruolo della Polizia di Stato. La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, puo' avvalersi del centro psicotecnico previsto dall'art. 46 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed eventualmente di consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'Amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate all'art. 2 e dell'esito della prova teorica o pratica le cui modalita' sono fissate con decreto del Ministro dell'interno. Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. Il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione due funzionari appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.