Art. 7. 

 
  La commissione  consultiva  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25  ottobre  1981,  n.  738,  esprime  il
proprio parere sulla idoneita' del personale di cui agli articoli  1,
2 e 3 ad essere impiegato in altro ruolo della Polizia di Stato. 
  La commissione, ai fini della  formulazione  del  suddetto  parere,
puo' avvalersi del centro psicotecnico previsto  dall'art.  46  della
legge 1° aprile 1981, n.  121,  ed  eventualmente  di  consulenza  di
organismi  civili   e   militari   e   di   professionisti   estranei
all'Amministrazione e tiene conto  delle  indicazioni  fornite  dalle
commissioni mediche  citate  all'art.  2  e  dell'esito  della  prova
teorica o pratica le cui  modalita'  sono  fissate  con  decreto  del
Ministro dell'interno. 
  Il personale interessato ha diritto di farsi assistere,  a  proprie
spese, da un medico di fiducia. 
  Il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza,
in relazione alla natura della prova cui va sottoposto  il  personale
interessato,  puo'  chiamare  a  partecipare  alle   riunioni   della
commissione due  funzionari  appartenenti  all'Amministrazione  della
pubblica sicurezza.