Art. 8.

  Il  trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle
corrispondenti  qualifiche  dei  ruoli di altre amministrazioni dello
Stato,  e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto
col  Ministro  dell'interno,  sentito il consiglio di amministrazione
dell'amministrazione ricevente.
  Quest'ultima  puo'  sottoporre  il  personale  interessato a visita
medica  ed  a  prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi
con decreto del Ministro competente.
  L'Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte
del  personale  di  cui  all'art.  1  si  dovra' pronunciare entro il
termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.
  Qualora  nel  termine  sopra  indicato l'Amministrazione non si sia
pronunciata, l'istanza si intende accolta.
  Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa
con  il  trattamento  economico  goduto  all'atto del giudizio di non
idoneita'.