Art. 10.
              Qualifiche di inquadramento del personale

  Le  carriere  ed  i ruoli del personale dell'Amministrazione civile
dell'interno  previsti  dall'ordinamento vigente alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  sono soppressi. In relazione alla
particolarita'  dei  compiti  attribuiti  all'Amministrazione  civile
dell'interno  il  medesimo  personale  e'  ordinato  nelle qualifiche
indicate nelle allegate tabelle I e II.
  Per il personale di cui alla tabella II i profili professionali, in
attesa  della  attuazione  di  quanto  disposto dagli articoli 3 e 10
della  legge  11  luglio 1980, n. 312, sono transitoriamente definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro  dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della
funzione  pubblica,  sentito  il  parere  di una apposita commissione
composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede,
da quattro dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno, da due
dirigenti della funzione pubblica e due del Ministero del tesoro.
  Nelle  tabelle  di  cui  al primo comma sono altresi' indicati, per
ciascuna  qualifica,  i  posti  di organico e le funzioni o i compiti
relativi.
  Salvo   i   casi   di  accesso  mediante  pubblico  concorso  e  di
inquadramento  previsti  nel  presente decreto, nonche' le ipotesi di
cui  agli  articoli 42 e 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nelle
qualifiche  del  personale  dell'Amministrazione civile dell'interno,
comprese  quelle dirigenziali con esclusione dei prefetti per i quali
continuano  ad  applicarsi le vigenti disposizioni, non e' consentita
alcuna  immissione  dall'esterno, ne' alcun trasferimento o passaggio
da   altre   carriere,   da   altri  ruoli  o  qualifiche,  di  altre
amministrazioni.