Art. 10. Qualifiche di inquadramento del personale Le carriere ed i ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno previsti dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi. In relazione alla particolarita' dei compiti attribuiti all'Amministrazione civile dell'interno il medesimo personale e' ordinato nelle qualifiche indicate nelle allegate tabelle I e II. Per il personale di cui alla tabella II i profili professionali, in attesa della attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono transitoriamente definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentito il parere di una apposita commissione composta da un Sottosegretario di Stato all'interno, che la presiede, da quattro dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno, da due dirigenti della funzione pubblica e due del Ministero del tesoro. Nelle tabelle di cui al primo comma sono altresi' indicati, per ciascuna qualifica, i posti di organico e le funzioni o i compiti relativi. Salvo i casi di accesso mediante pubblico concorso e di inquadramento previsti nel presente decreto, nonche' le ipotesi di cui agli articoli 42 e 107 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nelle qualifiche del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, comprese quelle dirigenziali con esclusione dei prefetti per i quali continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni, non e' consentita alcuna immissione dall'esterno, ne' alcun trasferimento o passaggio da altre carriere, da altri ruoli o qualifiche, di altre amministrazioni.