Art. 11.
                 Esclusione della mobilita' esterna

  Il  personale dell'Amministrazione civile dell'interno e' assegnato
agli  uffici  centrali e periferici del Ministero dell'interno e puo'
essere  assegnato  su  richiesta  alla  Presidenza  del Consiglio dei
Ministri,  in  relazione  alle  attribuzioni  di cui all'ultimo comma
dell'art.  1  della  legge  1 aprile 1981, n. 121 nonche' al disposto
della  legge  27  ottobre  1977,  n.  801.  Ai  predetti  uffici  del
Ministero,  fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981,
n. 121, per il Dipartimento della pubblica sicurezza, non puo' essere
assegnato  successivamente all'entrata in vigore del presente decreto
personale  appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, salvo i
casi di comando e di collocamento fuori ruolo.
  Per  il  comando  ed  il  collocamento  fuori  ruolo  del personale
dell'Amministrazione  civile  dell'interno  si  applicano  le vigenti
disposizioni.