Art. 11. Esclusione della mobilita' esterna Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno e' assegnato agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e puo' essere assegnato su richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121 nonche' al disposto della legge 27 ottobre 1977, n. 801. Ai predetti uffici del Ministero, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121, per il Dipartimento della pubblica sicurezza, non puo' essere assegnato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto personale appartenente ad altre amministrazioni dello Stato, salvo i casi di comando e di collocamento fuori ruolo. Per il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'interno si applicano le vigenti disposizioni.