Art. 12. 
                Concorsi di assunzione del personale 
 
  I concorsi di assunzione del personale dell'Amministrazione  civile
sono banditi con decreto del Ministro dell'interno. 
  Sono esclusi dalla partecipazione  ai  concorsi  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a  pena  detentiva
per  reati  non  colposi  o  siano  stati  sottoposti  a  misure   di
prevenzione.