Art. 12. Concorsi di assunzione del personale I concorsi di assunzione del personale dell'Amministrazione civile sono banditi con decreto del Ministro dell'interno. Sono esclusi dalla partecipazione ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misure di prevenzione.