Art. 14. Periodo di prova e nomina in ruolo I vincitori dei concorsi sono nominati vice consiglieri di prefettura e vice consiglieri di ragioneria in prova. Il periodo di prova ha la durata di nove mesi ed e' distinto in due fasi. Per i primi tre mesi i vincitori dei concorsi sono assegnati alle prefetture, presso le quali sono applicati ai diversi settori e sono altresi' guidati alla diretta conoscenza dei servizi degli altri uffici periferici del Ministero dell'interno, sotto la direzione del vice prefetto vicario, che all'uopo redige apposita relazione finale. Successivamente i funzionari frequentano il corso di formazione professionale, della durata di sei mesi, di cui all'articolo seguente, al termine del quale sono assegnati agli uffici centrali e periferici di destinazione. Compiuto il periodo di prova, i funzionari conseguono la nomina in ruolo con effetto dalla data di accesso alla qualifica, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione fondato sulla relazione del vice prefetto vicario per il periodo di applicazione e tenuto conto dell'esito favorevole del corso frequentato. Qualora il funzionario sia stato giudicato non favorevolmente, il consiglio di amministrazione dispone che il periodo di applicazione sia ripetuto per altri tre mesi al termine dei quali, ove il giudizio del consiglio di amministrazione sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In ogni caso il rapporto d'impiego e' risolto qualora il funzionario abbia frequentato il corso di formazione professionale con "insufficiente profitto". Il giudizio del consiglio di amministrazione deve essere espresso entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova; in mancanza, la prova si intende conclusa favorevolmente. Non e' ammesso in alcun caso l'esonero dal periodo di prova.