Art. 14. 
                 Periodo di prova e nomina in ruolo 

 
  I  vincitori  dei  concorsi  sono  nominati  vice  consiglieri   di
prefettura e vice consiglieri di ragioneria in prova. 
  Il periodo di prova ha la durata di nove mesi ed e' distinto in due
fasi. 
  Per i primi tre mesi i vincitori dei concorsi sono  assegnati  alle
prefetture, presso le quali sono applicati ai diversi settori e  sono
altresi' guidati alla diretta  conoscenza  dei  servizi  degli  altri
uffici periferici del Ministero dell'interno, sotto la direzione  del
vice prefetto vicario, che all'uopo redige apposita relazione finale. 
Successivamente i  funzionari  frequentano  il  corso  di  formazione
professionale,  della  durata  di  sei  mesi,  di  cui   all'articolo
seguente, al termine del quale sono assegnati agli uffici centrali  e
periferici di destinazione. 
  Compiuto il periodo di prova, i funzionari conseguono la nomina  in
ruolo con effetto  dalla  data  di  accesso  alla  qualifica,  previo
giudizio favorevole del consiglio di  amministrazione  fondato  sulla
relazione del vice prefetto vicario per il periodo di applicazione  e
tenuto conto dell'esito favorevole del corso frequentato. 
  Qualora il funzionario sia stato giudicato non  favorevolmente,  il
consiglio di amministrazione dispone che il periodo  di  applicazione
sia ripetuto per altri tre mesi al termine dei quali, ove il giudizio
del consiglio di amministrazione sia ancora sfavorevole, il  Ministro
dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. 
  In  ogni  caso  il  rapporto  d'impiego  e'  risolto   qualora   il
funzionario abbia frequentato il corso  di  formazione  professionale
con "insufficiente profitto". 
  Il giudizio del consiglio di amministrazione deve  essere  espresso
entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova; 
  in mancanza, la prova si intende conclusa favorevolmente. 
  Non e' ammesso in alcun caso l'esonero dal periodo di prova.