Art. 15.
                  Corso di formazione professionale

  Il  corso  di  formazione  professionale,  cui  attende  la  Scuola
superiore   dell'Amministrazione   dell'interno   e'   ad   indirizzo
teorico-pratico   ed   e'   finalizzato   alla   integrazione   della
preparazione  culturale  di base posseduta dai vincitori del concorso
mediante  la  trattazione  di  temi  attinenti  alle  discipline piu'
direttamente  connesse  alle  attivita'  istituzionali  del Ministero
dell'interno   e   dei   suoi   uffici  periferici  e  alla  relativa
legislazione speciale amministrativa. L'insegnamento e' integrato dal
lavoro di ricerca e sperimentazione, anche di gruppo.
  Durante  il  corso  particolare  cura e' riservata al comportamento
degli  allievi,  allo  scopo  di  valutarne  le doti di discrezione e
riservatezza,  nonche'  il  possesso  delle  necessarie attitudini ai
rapporti sociali e alle pubbliche relazioni.
  Al  termine  del  corso,  gli  allievi sostengono gli esami finali,
costituiti da una prova pratica e da un colloquio.
  Le  prove  di esame formano oggetto di una valutazione complessiva,
che  tiene  anche  conto  del  comportamento  osservato  dall'allievo
durante  il  corso  e delle attitudini dimostrate all'esercizio delle
specifiche   funzioni.   La   valutazione  complessiva  e'  formulata
classificando  gli allievi a seconda che abbiano frequentato il corso
"con  segnalato  profitto", "con profitto", ovvero "con insufficiente
profitto".
  Le  norme  di  esecuzione  occorrenti  sono  stabilite con apposito
regolamento  ministeriale  da  adottarsi  con  decreto  del  Ministro
dell'interno  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica,
sentito    il    comitato    direttivo    della    Scuola   superiore
dell'Amministrazione  dell'interno,  entro  sei  mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto.