Art. 15. Corso di formazione professionale Il corso di formazione professionale, cui attende la Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno e' ad indirizzo teorico-pratico ed e' finalizzato alla integrazione della preparazione culturale di base posseduta dai vincitori del concorso mediante la trattazione di temi attinenti alle discipline piu' direttamente connesse alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno e dei suoi uffici periferici e alla relativa legislazione speciale amministrativa. L'insegnamento e' integrato dal lavoro di ricerca e sperimentazione, anche di gruppo. Durante il corso particolare cura e' riservata al comportamento degli allievi, allo scopo di valutarne le doti di discrezione e riservatezza, nonche' il possesso delle necessarie attitudini ai rapporti sociali e alle pubbliche relazioni. Al termine del corso, gli allievi sostengono gli esami finali, costituiti da una prova pratica e da un colloquio. Le prove di esame formano oggetto di una valutazione complessiva, che tiene anche conto del comportamento osservato dall'allievo durante il corso e delle attitudini dimostrate all'esercizio delle specifiche funzioni. La valutazione complessiva e' formulata classificando gli allievi a seconda che abbiano frequentato il corso "con segnalato profitto", "con profitto", ovvero "con insufficiente profitto". Le norme di esecuzione occorrenti sono stabilite con apposito regolamento ministeriale da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.