Art. 16. Progressione di qualifica Il passaggio alle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice consiglieri che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica. Il passaggio alle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di sezione di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo; al quale sono ammessi i funzionari che abbiano maturato tre anni e sei mesi di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria. Il passaggio alle qualifiche di vice prefetto ispettore aggiunto e di direttore aggiunto di divisione di ragioneria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di sezione di ragioneria.