Art. 16.
                      Progressione di qualifica

  Il  passaggio  alle  qualifiche  di  consigliere di prefettura e di
consigliere  di  ragioneria  avviene  mediante  scrutinio  per merito
comparativo,  al  quale  sono  ammessi i vice consiglieri che abbiano
maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica.
  Il passaggio alle qualifiche di direttore di sezione e di direttore
di  sezione  di  ragioneria  avviene  mediante  scrutinio  per merito
comparativo;  al quale sono ammessi i funzionari che abbiano maturato
tre  anni  e  sei  mesi di effettivo servizio, rispettivamente, nelle
qualifiche   di   consigliere  di  prefettura  e  di  consigliere  di
ragioneria.
  Il  passaggio alle qualifiche di vice prefetto ispettore aggiunto e
di  direttore  aggiunto  di  divisione di ragioneria avviene mediante
scrutinio  per  merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari
che   abbiano   maturato   quattro   anni   di   effettivo  servizio,
rispettivamente,  nelle  qualifiche  di  direttore  di  sezione  e di
direttore di sezione di ragioneria.