Art. 17. 
                        Trattamento economico 
 
 
  Ai  vice  consiglieri  ed  ai  consiglieri  di  prefettura   e   di
ragioneria,  competono  lo  stipendio  e  la  progressione   economia
previsti per i funzionari della Polizia di Stato di cui alla  lettera
e), settimo comma, dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 
  Ai direttori di sezione ed ai direttori di  sezione  di  ragioneria
competono lo stipendio e la progressione  economica  previsti  per  i
funzionari della Polizia di Stato di cui alla lettera f) del  settimo
comma dell'art. 43 della legge suddetta. Ai vice  prefetti  ispettori
aggiunti  ed  ai  direttori  aggiunti  di  divisione  di   ragioneria
competono lo stipendio e la progressione  economica  previsti  per  i
vice questori aggiunti del ruolo della Polizia di Stato di  cui  alla
lettera g) del settimo comma dell'art. 43 della legge citata.