Art. 18. Conferimento delle qualifiche dirigenziali Per il conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria, nonche' di vice prefetto e di dirigente superiore di ragioneria si osservano le disposizioni previste per il conferimento delle corrispondenti qualifiche dirigenziali di primo dirigente e di dirigente superiore della Polizia di Stato. Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione in applicazione del comma precedente ed il relativo punteggio massimo attribuibile seno stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 55; b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale: punti 15; c) incarichi e servizi speciali: punti 12; d) lavori originali concernenti i compiti d'istituto: punti 10; e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato con particolare riguardo al profitto tratto dal corso di formazione professionale di cui all'art. 15: punti 8. Le norme relative alle modalita' di espletamento dei concorsi, alla composizione delle commissioni giudicatrici e a quanto altro occorra per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento ministeriale di cui all'art. 13.