Art. 18.
             Conferimento delle qualifiche dirigenziali

  Per  il  conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore e
di  primo  dirigente  di  ragioneria,  nonche'  di vice prefetto e di
dirigente  superiore  di  ragioneria  si  osservano  le  disposizioni
previste   per   il   conferimento  delle  corrispondenti  qualifiche
dirigenziali  di  primo  dirigente  e  di  dirigente  superiore della
Polizia di Stato.
  Le  categorie  dei titoli di servizio da ammettere a valutazione in
applicazione  del  comma  precedente ed il relativo punteggio massimo
attribuibile seno stabiliti come segue:
    a)  rapporti  informativi  e  giudizi complessivi del quinquennio
anteriore: punti 55;
    b)  natura  dei  servizi  svolti  quali  risultano  dai  rapporti
informativi e dal fascicolo personale: punti 15;
    c) incarichi e servizi speciali: punti 12;
    d) lavori originali concernenti i compiti d'istituto: punti 10;
    e)   titoli  attinenti  alla  formazione  ed  al  perfezionamento
professionale  del  candidato  con  particolare  riguardo al profitto
tratto  dal  corso  di  formazione  professionale di cui all'art. 15:
punti 8.
  Le norme relative alle modalita' di espletamento dei concorsi, alla
composizione  delle commissioni giudicatrici e a quanto altro occorra
per  l'attuazione  delle  disposizioni previste dal presente articolo
sono stabilite nel regolamento ministeriale di cui all'art. 13.