Art. 19.
             Rapporti informativi e giudizi complessivi

  Il  rapporto  informativo per il personale contemplato nel presente
capo fino alla qualifica di vice prefetto ispettore e primo dirigente
di   ragioneria   e'   redatto  in  forma  di  dettagliata  relazione
illustrativa  in  base ai seguenti elementi: qualita' intellettuali e
di  carattere;  stima  e prestigio goduti in ufficio e negli ambienti
frequentati   per  ragioni  di  ufficio;  capacita'  di  organizzare,
coordinare e dirigere il lavoro degli uffici dipendenti; assiduita' e
impegno  nell'osservanza  dei doveri d'ufficio e nell'esercizio della
vigilanza sulla osservanza degli stessi doveri da parte del personale
dipendente;   attitudine  ad  assumere  maggiori  responsabilita'  ad
assolvere le funzioni della qualifica superiore.
  La  relazione e' accompagnata dalle osservazioni del prefetto o del
direttore generale competente.
  Il  giudizio  complessivo  di  "ottimo",  "buono"  o "mediocre", e'
attribuito dal consiglio di amministrazione.
  Per  i  vice  prefetti ed i dirigenti superiori di ragioneria vanno
segnalati,  con rapporto annuale dei competenti superiori gerarchici,
gli elementi degni di particolare rilievo sotto il profilo del merito
o del demerito.