Art. 2. Organizzazione degli uffici centrali dell'Amministrazione civile dell'interno La Direzione generale degli affari generali e del personale assume la denominazione di Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale. Nell'ambito di essa e' istituita la direzione centrale per la documentazione con il compito di promuovere, raccogliere ed elaborare le informazioni per la sistematica ed aggiornata rappresentazione della realta' civile e socioeconomica del Paese. Il servizio elettorale della Direzione generale dell'amministrazione civile assume la denominazione di Direzione centrale per i servizi elettorali. In relazione alle esigenze funzionali connesse all'attivita' di supporto dell'Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, alla determinazione numerica del personale addetto al gabinetto, nel cui ambito vengono svolti i servizi di segreteria speciale di sicurezza e di cifra. I funzionari preposti alle direzioni centrali operano alle dirette dipendenze dei rispettivi direttori generali.