Art. 2. 
Organizzazione  degli  uffici  centrali  dell'Amministrazione  civile
                            dell'interno 

 
  La Direzione generale degli affari generali e del personale  assume
la denominazione di Direzione generale per l'amministrazione generale
e per gli affari del personale. 
  Nell'ambito di essa e'  istituita  la  direzione  centrale  per  la
documentazione con il compito di promuovere, raccogliere ed elaborare
le informazioni per la  sistematica  ed  aggiornata  rappresentazione
della realta' civile e socioeconomica del Paese. 
  Il     servizio     elettorale     della     Direzione     generale
dell'amministrazione civile  assume  la  denominazione  di  Direzione
centrale per i servizi elettorali. 
  In relazione alle esigenze  funzionali  connesse  all'attivita'  di
supporto dell'Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, il  Ministro
dell'interno  provvede,  con  proprio  decreto,  alla  determinazione
numerica del personale addetto al gabinetto, nel cui  ambito  vengono
svolti i servizi di segreteria speciale di sicurezza e di cifra. 
  I funzionari preposti alle direzioni centrali operano alle  dirette
dipendenze dei rispettivi direttori generali.