Art. 20. Concorsi pubblici di accesso I concorsi pubblici di assunzione del personale possono essere banditi anche per una o piu' regioni ovvero per piu' province, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi. Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: quaranta per cento dalla seconda alla terza e dalla terza alla quarta qualifica; trenta per cento dalla quarta, quinta, sesta e settima alla qualifica immediatamente superiore. Di tali riserve possono fruire i dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno in possesso di un'anzianita' di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di appartenenza e del titolo di studio richiesto ai candidati esterni. Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi pubblici, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art 13.