Art. 20.
                    Concorsi pubblici di accesso

  I  concorsi  pubblici  di  assunzione  del personale possono essere
banditi  anche per una o piu' regioni ovvero per piu' province, salva
per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.
  Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:
    quaranta per cento dalla seconda alla terza e dalla terza alla
quarta qualifica;
    trenta  per  cento  dalla  quarta,  quinta,  sesta e settima alla
qualifica immediatamente superiore.
  Di  tali  riserve  possono fruire i dipendenti dell'Amministrazione
civile  dell'interno  in  possesso di un'anzianita' di cinque anni di
effettivo  servizio  nella  qualifica di appartenenza e del titolo di
studio richiesto ai candidati esterni.
  Le  norme  di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi
pubblici, la composizione della commissione giudicatrice e le materie
che   formano  oggetto  delle  prove  di  esame  sono  stabilite  nel
regolamento di cui all'art 13.