Art. 21.
Ammissione ai corsi di formazione    professionale   di   accesso   a
                        qualifiche superiori

  L'ammissione  ai  corsi  di formazione professionale previsti nella
tabella II di cui all'art. 10 per l'accesso a qualifiche superiori ha
luogo,  nel  limite  dei posti disponibili, mediante concorso interno
per esami.
  Al  concorso  interno possono partecipare gli impiegati che abbiano
maturato nelle qualifiche di corrispondente professionalita' indicate
nella  predetta  tabella  cinque anni di effettivo servizio se muniti
del  prescritto  titolo  di  studio,  ovvero  otto  anni di effettivo
servizio a prescindere da tale requisito.
  Le  prove  di  esame del concorso consistono in una prova pratica a
carattere  tecnico  professionale  ed  in un colloquio. Ai fini della
formazione  della  graduatoria  di  merito  dei vincitori, a ciascuna
prova  e' attribuito un punteggio massimo di punti 30 e la stessa non
s'intende  superata  se  il candidato abbia riportato una valutazione
inferiore a 18 trentesimi.
  Le  norme  di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi
di cui al primo comma, la composizione della commissione giudicatrice
e  le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite
nel regolamento di cui all'art. 13.