Art. 21. Ammissione ai corsi di formazione professionale di accesso a qualifiche superiori L'ammissione ai corsi di formazione professionale previsti nella tabella II di cui all'art. 10 per l'accesso a qualifiche superiori ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno per esami. Al concorso interno possono partecipare gli impiegati che abbiano maturato nelle qualifiche di corrispondente professionalita' indicate nella predetta tabella cinque anni di effettivo servizio se muniti del prescritto titolo di studio, ovvero otto anni di effettivo servizio a prescindere da tale requisito. Le prove di esame del concorso consistono in una prova pratica a carattere tecnico professionale ed in un colloquio. Ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori, a ciascuna prova e' attribuito un punteggio massimo di punti 30 e la stessa non s'intende superata se il candidato abbia riportato una valutazione inferiore a 18 trentesimi. Le norme di esecuzione occorrenti per l'espletamento dei concorsi di cui al primo comma, la composizione della commissione giudicatrice e le materie che formano oggetto delle prove di esame sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 13.