Art. 22.
                  Corsi di formazione professionale

  I  corsi di formazione indicati nella tabella II di cui all'art. 10
sono  svolti  a  cura  della  Scuola  superiore  dell'Amministrazione
dell'interno,  che  puo'  avvalersi, d'intesa con la Scuola superiore
della  pubblica  amministrazione, di istituti o enti specializzati, e
hanno   per   oggetto  l'insegnamento  tecnico-professionale  per  la
specializzazione occorrente per l'accesso alle qualifiche superiori.
  Le   norme  occorrenti  per  la  disciplina  dei  corsi  e  per  la
determinazione  dei  programmi  completi d'insegnamento e delle prove
degli   esami  finali  sono  stabilite  nel  regolamento  di  cui  al
precedente art. 15.