Art. 22. Corsi di formazione professionale I corsi di formazione indicati nella tabella II di cui all'art. 10 sono svolti a cura della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno, che puo' avvalersi, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, di istituti o enti specializzati, e hanno per oggetto l'insegnamento tecnico-professionale per la specializzazione occorrente per l'accesso alle qualifiche superiori. Le norme occorrenti per la disciplina dei corsi e per la determinazione dei programmi completi d'insegnamento e delle prove degli esami finali sono stabilite nel regolamento di cui al precedente art. 15.