Art. 24.
  Orario di lavoro dei cuochi e degli addetti ai servizi di ristoro

  L'orario  di  lavoro  del personale appartenente alle qualifiche di
cuoco,  cuciniere  e  addetto  ai  servizi  di  ristoro  e  mensa  e'
distribuito nell'arco della giornata secondo le esigenze del servizio
cui il personale medesimo e' applicato.