Art. 25 Determinazione del quadro dei servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica Costituiscono servizi essenziali per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 40 della legge 1 aprile 1981, n. 121, quelli relativi: al coordinamento e alla direzione unitaria delle forze di polizia; alla polizia criminale; alla polizia di prevenzione; alla polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale; all'organizzazione tecnico-logistica delle forze di polizia; alla trasmissione e comunicazione di notizie o informazioni interessanti la sicurezza dello Stato, nonche' gli altri servizi anche di supporto svolti da uffici di collaborazione diretta dell'autorita' nazionale e delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, sono individuati gli uffici che in concreto espletano i suddetti servizi.