Art. 26. Misure di garanzia della continuita' dei servizi essenziali in occasione di manifestazioni sindacali Il personale addetto ad uffici che svolgono servizi essenziali e' tenuto, in occasione di manifestazioni sindacali che comunque comportino astensione dal lavoro, a prestare servizio a rotazione secondo turni giornalieri predisposti, per aliquote stabilite sentite le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, dai dirigenti degli uffici medesimi.