Art. 26.
Misure di garanzia   della  continuita'  dei  servizi  essenziali  in
                occasione di manifestazioni sindacali

  Il  personale  addetto ad uffici che svolgono servizi essenziali e'
tenuto,   in  occasione  di  manifestazioni  sindacali  che  comunque
comportino  astensione  dal  lavoro,  a prestare servizio a rotazione
secondo turni giornalieri predisposti, per aliquote stabilite sentite
le organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale,
dai dirigenti degli uffici medesimi.