Art. 27.
                              Sanzioni

  La   trasgressione  dell'obbligo  di  cui  all'articolo  precedente
riveste,  in ogni caso, carattere di particolare gravita' e comporta,
pertanto,  l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'art.
81  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.