Art. 28.
                       Unificazione dei ruoli

  Il  personale appartenente ai ruoli della soppressa Amministrazione
per  le  attivita'  assistenziali  italiane  e  internazionali  ed il
personale  appartenente  ai  ruoli  ad esaurimento di cui all'art. 21
della  legge  27  maggio 1970, n. 382, e' inquadrato, con effetto dal
giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto,
nelle    corrispondenti    qualifiche   dell'Amministrazione   civile
dell'interno, ove occorra anche in soprannumero.
  I   primi  dirigenti  ed  i  dirigenti  superiori  della  soppressa
Amministrazione   per   le   attivita'   assistenziali   italiane  ed
internazionali   sono   inquadrati   tutti   in   soprannumero,   non
riassorbibile,    nelle    corrispondenti   qualifiche   dirigenziali
dell'Amministrazione civile dell'interno.
  Si  osserva l'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  Il   consiglio   di   amministrazione,  tenuto  conto  dei  compiti
effettivamente  disimpegnati  dagli interessati nel corso dell'ultimo
quinquennio,  quali  risultano  dai rapporti informativi annuali e da
ogni altro atto o documento del fascicolo personale avente data certa
anteriore  a quella d'entrata in vigore del presente decreto, procede
alla  individuazione  dei  funzionari  della carriera direttiva della
soppressa  Amministrazione  per le attivita' assistenziali italiane e
internazionali  da  inquadrare,  in  base agli specifici requisiti di
professionalita'  posseduti, nelle qualifiche non dirigenziali di cui
al quadro B della tabella I.