Art. 28. Unificazione dei ruoli Il personale appartenente ai ruoli della soppressa Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali ed il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui all'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' inquadrato, con effetto dal giorno precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione civile dell'interno, ove occorra anche in soprannumero. I primi dirigenti ed i dirigenti superiori della soppressa Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali sono inquadrati tutti in soprannumero, non riassorbibile, nelle corrispondenti qualifiche dirigenziali dell'Amministrazione civile dell'interno. Si osserva l'art. 200, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il consiglio di amministrazione, tenuto conto dei compiti effettivamente disimpegnati dagli interessati nel corso dell'ultimo quinquennio, quali risultano dai rapporti informativi annuali e da ogni altro atto o documento del fascicolo personale avente data certa anteriore a quella d'entrata in vigore del presente decreto, procede alla individuazione dei funzionari della carriera direttiva della soppressa Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane e internazionali da inquadrare, in base agli specifici requisiti di professionalita' posseduti, nelle qualifiche non dirigenziali di cui al quadro B della tabella I.