Art. 3.
            Organizzazione interna degli uffici centrali

  Ferme   restando  le  dotazioni  organiche  previste  dal  presente
decreto,   all'organizzazione  interna  degli  uffici  centrali,  con
riferimento  all'articolazione  delle  minori ripartizioni di livello
dirigenziale  in uffici, servizi e divisioni, si provvede con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
  L'organizzazione  sara' determinata tenendo conto della esigenza di
realizzare nei confronti dei titolari di funzioni di pari livello una
sostanziale  parita'  qualitativa  di  attribuzione  di  compiti e di
responsabilita',  nonche'  dell'esigenza  di  accorpare le competenze
concernenti materie e compiti omogenei.
  Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma precedente,
i direttori generali e i direttori degli uffici centrali stabiliscono
l'organizzazione delle ripartizioni di livello non dirigenziale.