Art. 3. Organizzazione interna degli uffici centrali Ferme restando le dotazioni organiche previste dal presente decreto, all'organizzazione interna degli uffici centrali, con riferimento all'articolazione delle minori ripartizioni di livello dirigenziale in uffici, servizi e divisioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'organizzazione sara' determinata tenendo conto della esigenza di realizzare nei confronti dei titolari di funzioni di pari livello una sostanziale parita' qualitativa di attribuzione di compiti e di responsabilita', nonche' dell'esigenza di accorpare le competenze concernenti materie e compiti omogenei. Con l'osservanza dei criteri di massima di cui al comma precedente, i direttori generali e i direttori degli uffici centrali stabiliscono l'organizzazione delle ripartizioni di livello non dirigenziale.