Art. 30.
            Inquadramento del personale nelle qualifiche

  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
personale  dell'Amministrazione  civile dell'interno in servizio alla
stessa  data,  ad  esclusione  del  personale  di cui all'art. 16, e'
inquadrato,  anche  in  soprannuumero,  nelle qualifiche con relativa
progressione  al  maturare dell'anzianita' prescritta, secondo quanto
previsto nelle allegate tabelle III e IV e nel successivo art. 31.
  L'inquadramento  decorre dalla data indicata nelle medesime tabelle
e con corresponsione dei relativi emolumenti dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  salva l'attribuzione del trattamento
economico in godimento, se piu' favorevole.
  Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1972, n. 748, conserva,
fino al passaggio alle qualifiche dirigenziali, lo stato giuridico ed
il  trattamento economico previsto per la generalita' degli impiegati
civili dello Stato di corrispondente qualifica.
  Le  disposizioni  del  precedente  comma  si  applicano,  in quanto
compatibili,  al personale appartenente al ruolo ad esaurimento della
soppressa carriera speciale di ragioneria.
  Il   personale   con   qualifiche  di  meccanografo,  stenografo  e
stenodattilografo  nonche'  di  commesso o di aiuto legatore libri e'
inquadrato,  rispettivamente  nelle  qualifiche  funzionali  quinta e
terza di cui alla tabella IV, al compimento di otto anni di effettivo
servizio,  conservando  transitoriamente  il trattamento economico in
godimento.
  Il  personale  di cui all'art. 16, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' inquadrato, anche in soprannumero,
nelle sottoelencate qualifiche:
    a)  nella  qualifica  di  vice  prefetto  ispettore  aggiunto  ed
equiparata  il  personale  che  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto, abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio
non  inferiore  a  nove anni e sei mesi nella carriera ovvero quattro
anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione;
    b)  nella  qualifica  di  direttore  di sezione ed equiparata, il
personale  che  alla  predetta  data  rivesta  gia'  la  qualifica di
direttore di sezione ovvero abbia maturato un'anzianita' di effettivo
servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi nella carriera;
    c) nella qualifica di consigliere, il personale che alla predetta
data  abbia  maturato un'anzianita' di effettivo servizio inferiore a
cinque anni e sei mesi.
  Il  personale  di  cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai fini
della  progressione  alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente
quella  minima  prevista  per l'inquadramento, e quello indicato alla
lettera  c)  conserva,  ai fini predetti, l'anzianita' maturata nella
qualifica.
  Il  personale inquadrato ai sensi della lettera c) e' scrutinabile,
ai  fini  della promozione alla qualifica di direttore di sezione, al
compimento  di  cinque  anni  e  sei  mesi di servizio nella carriera
direttiva.
  Resta  salva,  per  tutto  il  personale  contemplato  nel presente
articolo,  l'applicazione,  se  piu'  favorevole, dei benefici di cui
all'art.  2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella
legge 6 agosto 1981, n. 432.