Art. 30. Inquadramento del personale nelle qualifiche A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio alla stessa data, ad esclusione del personale di cui all'art. 16, e' inquadrato, anche in soprannuumero, nelle qualifiche con relativa progressione al maturare dell'anzianita' prescritta, secondo quanto previsto nelle allegate tabelle III e IV e nel successivo art. 31. L'inquadramento decorre dalla data indicata nelle medesime tabelle e con corresponsione dei relativi emolumenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salva l'attribuzione del trattamento economico in godimento, se piu' favorevole. Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, conserva, fino al passaggio alle qualifiche dirigenziali, lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per la generalita' degli impiegati civili dello Stato di corrispondente qualifica. Le disposizioni del precedente comma si applicano, in quanto compatibili, al personale appartenente al ruolo ad esaurimento della soppressa carriera speciale di ragioneria. Il personale con qualifiche di meccanografo, stenografo e stenodattilografo nonche' di commesso o di aiuto legatore libri e' inquadrato, rispettivamente nelle qualifiche funzionali quinta e terza di cui alla tabella IV, al compimento di otto anni di effettivo servizio, conservando transitoriamente il trattamento economico in godimento. Il personale di cui all'art. 16, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato, anche in soprannumero, nelle sottoelencate qualifiche: a) nella qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto ed equiparata il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a nove anni e sei mesi nella carriera ovvero quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione; b) nella qualifica di direttore di sezione ed equiparata, il personale che alla predetta data rivesta gia' la qualifica di direttore di sezione ovvero abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio non inferiore a cinque anni e sei mesi nella carriera; c) nella qualifica di consigliere, il personale che alla predetta data abbia maturato un'anzianita' di effettivo servizio inferiore a cinque anni e sei mesi. Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, anche ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento, e quello indicato alla lettera c) conserva, ai fini predetti, l'anzianita' maturata nella qualifica. Il personale inquadrato ai sensi della lettera c) e' scrutinabile, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, al compimento di cinque anni e sei mesi di servizio nella carriera direttiva. Resta salva, per tutto il personale contemplato nel presente articolo, l'applicazione, se piu' favorevole, dei benefici di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432.