Art. 32.
Conferimento delle qualifiche  di  vice prefetto ispettore e di primo
                       dirigente di ragioneria

  I  posti  nelle  qualifiche  di  vice prefetto ispettore e di primo
dirigente  di  ragioneria  disponibili alla data di entrata in vigore
del presente decreto e nei 18 mesi successivi sono conferiti mediante
scrutinio  per  merito  comparativo, al quale e' ammesso il personale
che alla data dello scrutinio abbia maturato cinque anni di effettivo
servizio  in  qualifica  non  inferiore  a  direttore  di  sezione  o
equiparata  ovvero nove anni e sei mesi di complessivo servizio nella
soppressa carriera direttiva.
  Il conferimento delle qualifiche di cui al comma precedente decorre
agli effetti giuridici ed economici dalla data dello scrutinio.