Art. 32. Conferimento delle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria I posti nelle qualifiche di vice prefetto ispettore e di primo dirigente di ragioneria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto e nei 18 mesi successivi sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata ovvero nove anni e sei mesi di complessivo servizio nella soppressa carriera direttiva. Il conferimento delle qualifiche di cui al comma precedente decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data dello scrutinio.