Art. 33.
Nomina in ruolo e inquadramento nella seconda qualifica funzionale
del personale utilizzato  presso  le  comunita'  del  disciolto Corpo
                 delle guardie di pubblica sicurezza

  Il  personale  indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 11
luglio  1980,  n.  312,  utilizzato presso le comunita' del disciolto
Corpo  delle guardie di pubblica sicurezza, e' inquadrato con decreto
del  Ministro, secondo l'ordine di assunzione presso dette comunita',
nelle qualifiche di addetto ai servizi di ristoro e mensa, di addetto
ai servizi di pulizia e di manovale.
  Con le stesse modalita' e nelle stesse qualifiche viene inquadrato,
a  domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto  e  previo  parere  favorevole del
consiglio    di    amministrazione,   il   personale   che,   assunto
successivamente  al  30  aprile  1979,  risulti comunque utilizzato a
tempo  pieno  e in modo continuativo presso dette comunita' alla data
del  30  settembre  1981,  e  sia  in  possesso  di tutti i requisiti
prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio.
  Gli  inquadramenti  di  cui  ai  precedenti  commi  decorrono, agli
effetti  giuridici  ed economici, dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  e sono effettuati tenendo conto della natura delle
mansioni  effettivamente  svolte  dal  personale  interessato. Ove le
mansioni svolte risultino identificabili in piu' di una qualifica tra
quelle  ricomprese  nella seconda qualifica funzionale, si applica il
criterio  della  prevalenza  della  attivita'  svolta.  Qualora dette
mansioni  non risultino identificabili in alcuna di dette qualifiche,
il personale e' inquadrato nella qualifica di manovale.