Art. 33. Nomina in ruolo e inquadramento nella seconda qualifica funzionale del personale utilizzato presso le comunita' del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Il personale indicato nel primo comma dell'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312, utilizzato presso le comunita' del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' inquadrato con decreto del Ministro, secondo l'ordine di assunzione presso dette comunita', nelle qualifiche di addetto ai servizi di ristoro e mensa, di addetto ai servizi di pulizia e di manovale. Con le stesse modalita' e nelle stesse qualifiche viene inquadrato, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il personale che, assunto successivamente al 30 aprile 1979, risulti comunque utilizzato a tempo pieno e in modo continuativo presso dette comunita' alla data del 30 settembre 1981, e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta' e del titolo di studio. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi decorrono, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono effettuati tenendo conto della natura delle mansioni effettivamente svolte dal personale interessato. Ove le mansioni svolte risultino identificabili in piu' di una qualifica tra quelle ricomprese nella seconda qualifica funzionale, si applica il criterio della prevalenza della attivita' svolta. Qualora dette mansioni non risultino identificabili in alcuna di dette qualifiche, il personale e' inquadrato nella qualifica di manovale.