Art. 35. Passaggio alle qualifiche di esperto in problemi sociali e di esperto in documentazione Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto viene inquadrato nelle qualifiche di responsabile di unita' organica amministrativa e di responsabile di unita' organica di ragioneria puo' accedere, anche in soprannumero, al compimento di cinque anni di anzianita' in dette qualifiche, a quelle di esperto in problemi sociali e di esperto in documentazione previo superamento di un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi. Il passaggio indicato nel precedente comma decorre a tutti gli effetti dal compimento dell'anzianita' di cui al medesimo comma. Qualora lo stipendio in godimento sia superiore al trattamento economico iniziale previsto per la qualifica acquisita, compete lo stipendio corrispondente alla classe o con gli scatti di tale qualifica, il cui importo sia pari o immediatamente superiore a quello in godimento.