Art. 35.
Passaggio alle qualifiche di esperto in problemi sociali e di esperto
                          in documentazione

  Il  personale  che  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  viene  inquadrato nelle qualifiche di responsabile di unita'
organica  amministrativa  e  di  responsabile  di  unita' organica di
ragioneria  puo'  accedere,  anche  in soprannumero, al compimento di
cinque anni di anzianita' in dette qualifiche, a quelle di esperto in
problemi sociali e di esperto in documentazione previo superamento di
un corso di formazione professionale della durata di quattro mesi.
  Il  passaggio  indicato  nel  precedente  comma decorre a tutti gli
effetti  dal  compimento  dell'anzianita'  di  cui al medesimo comma.
Qualora  lo  stipendio  in  godimento  sia  superiore  al trattamento
economico  iniziale  previsto  per la qualifica acquisita, compete lo
stipendio  corrispondente  alla  classe  o  con  gli  scatti  di tale
qualifica,  il  cui  importo  sia  pari  o immediatamente superiore a
quello in godimento.