Art. 37. Inquadramento degli idonei negli esami di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33 Il personale assunto dal Ministero dell'interno ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, avente titolo all'inquadramento nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile, nonche' i dipendenti della stessa Amministrazione che abbiano superato gli esami di idoneita' indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 1980, sono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle qualifiche funzionali sesta, quarta e terza i cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera per le quali sono stati dichiarati idonei, con imputazione al 50 per cento dei posti annualmente disponibili. Non e' consentita alcuna altra immissione nelle qualifiche dell'Amministrazione civile di personale comunque assunto in applicazione delle disposizioni citate nel comma precedente.