Art. 37. 
Inquadramento degli idonei negli esami di cui alla legge 29  febbraio
                             1980, n. 33 

 
  Il personale assunto dal  Ministero  dell'interno  ai  sensi  della
legge  1°  giugno  1977,  n.  285,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, avente titolo all'inquadramento nei ruoli del personale
dell'Amministrazione  civile,  nonche'  i  dipendenti  della   stessa
Amministrazione che abbiano superato gli esami di  idoneita'  indetti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 1980,
sono inquadrati, a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nelle qualifiche funzionali sesta, quarta e terza i
cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera  per  le
quali sono stati dichiarati idonei, con imputazione al 50  per  cento
dei posti annualmente disponibili. 
  Non  e'  consentita  alcuna  altra  immissione   nelle   qualifiche
dell'Amministrazione  civile  di  personale   comunque   assunto   in
applicazione delle disposizioni citate nel comma precedente.