Art. 39. Assunzione del personale idoneo nei concorsi di accesso ai soppressi ruoli dell'Amministrazione civile Nella prima applicazione del presente decreto i candidati idonei nei concorsi di accesso ai soppressi ruoli dell'Amministrazione civile, banditi nel corso dell'ultimo triennio, sono assunti ed inquadrati nelle qualifiche i cui compiti siano corrispondenti alle qualifiche di carriera per le quali hanno concorso, nei limiti dei posti disponibili, fatta salva l'applicazione dell'art. 103 della legge 1° aprile 1981, n. 121.