Art. 39. 
Assunzione del personale idoneo nei concorsi di accesso ai  soppressi
                  ruoli dell'Amministrazione civile 

 
  Nella prima applicazione del presente decreto  i  candidati  idonei
nei concorsi  di  accesso  ai  soppressi  ruoli  dell'Amministrazione
civile, banditi nel  corso  dell'ultimo  triennio,  sono  assunti  ed
inquadrati nelle qualifiche i cui compiti siano  corrispondenti  alle
qualifiche di carriera per le quali hanno concorso,  nei  limiti  dei
posti disponibili, fatta salva  l'applicazione  dell'art.  103  della
legge 1° aprile 1981, n. 121.