Art. 40.
Concorsi riservati per la copertura  di  posti  disponibili  dopo gli
                            inquadramenti

  Nella   prima   applicazione   del  presente  decreto  e  dopo  gli
inquadramenti  di  cui  ai  precedenti  articoli,  un sesto dei posti
disponibili  nelle  qualifiche  di  consigliere  di  prefettura  e di
consigliere  di  ragioneria  e  nelle  altre qualifiche alle quali si
accede  con pubblico concorso e' riservato, mediante concorso interno
per esami, ai dipendenti dell'Amministrazione civile in servizio alla
data  di  entrata in vigore dello stesso decreto Che abbiano maturato
dieci anni di effettivo servizio di ruolo nella soppressa carriera di
appartenenza  ovvero  sei  anni  se  in possesso del titolo di studio
prescritto per l'accesso alla qualifica per la quale concorrono.
  Ai  concorsi di cui al comma precedente per la copertura dei posti:
di  consigliere  di  prefettura, di consigliere di ragioneria e delle
qualifiche funzionali ottava e settima, puo' partecipare il personale
appartenente  alla  soppressa  carriera  di concetto; della qualifica
funzionale  sesta  il  personale appartenente alla soppressa carriera
esecutiva;
  della  qualifica  funzionale  quarta il personale appartenente alla
soppressa carriera ausiliaria e gli operai.
  Per  gli  impiegati  e  per  gli operai che non siano provvisti del
titolo  di studio prescritto, l'ammissione al concorso e' subordinata
al  giudizio  favorevole  del consiglio di amministrazione che, a tal
fine,  tiene  conto  del  comportamento,  della qualita' del servizio
prestato,  del rendimento e dell'attitudine ad esercitare i compiti e
le mansioni della qualifica per la quale si concorre, quali risultano
dagli atti in possesso dell'Amministrazione.
  Si    osservano,    in    quanto   applicabili,   le   disposizioni
rispettivamente  previste  nel presente decreto per l'espletamento di
ciascun concorso pubblico.