Art. 40. Concorsi riservati per la copertura di posti disponibili dopo gli inquadramenti Nella prima applicazione del presente decreto e dopo gli inquadramenti di cui ai precedenti articoli, un sesto dei posti disponibili nelle qualifiche di consigliere di prefettura e di consigliere di ragioneria e nelle altre qualifiche alle quali si accede con pubblico concorso e' riservato, mediante concorso interno per esami, ai dipendenti dell'Amministrazione civile in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto Che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio di ruolo nella soppressa carriera di appartenenza ovvero sei anni se in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica per la quale concorrono. Ai concorsi di cui al comma precedente per la copertura dei posti: di consigliere di prefettura, di consigliere di ragioneria e delle qualifiche funzionali ottava e settima, puo' partecipare il personale appartenente alla soppressa carriera di concetto; della qualifica funzionale sesta il personale appartenente alla soppressa carriera esecutiva; della qualifica funzionale quarta il personale appartenente alla soppressa carriera ausiliaria e gli operai. Per gli impiegati e per gli operai che non siano provvisti del titolo di studio prescritto, l'ammissione al concorso e' subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto del comportamento, della qualita' del servizio prestato, del rendimento e dell'attitudine ad esercitare i compiti e le mansioni della qualifica per la quale si concorre, quali risultano dagli atti in possesso dell'Amministrazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni rispettivamente previste nel presente decreto per l'espletamento di ciascun concorso pubblico.