Art. 41.
                  Corsi di formazione professionale

  I  funzionari  della  soppressa  carriera  direttiva amministrativa
assunti   prima   dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e
successivamente  all'entrata  in vigore della legge 1 aprile 1981, n.
121,  frequentano  il  corso  di  formazione  professionale di cui al
precedente  art. 15 che e' tenuto consecutivamente il numero di volte
occorrente  per  consentirne  la  frequenza  a  gruppi  di  non oltre
cinquanta funzionari per ciascun corso, secondo un piano da approvare
con decreto del Ministro.