Art. 41. Corsi di formazione professionale I funzionari della soppressa carriera direttiva amministrativa assunti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e successivamente all'entrata in vigore della legge 1 aprile 1981, n. 121, frequentano il corso di formazione professionale di cui al precedente art. 15 che e' tenuto consecutivamente il numero di volte occorrente per consentirne la frequenza a gruppi di non oltre cinquanta funzionari per ciascun corso, secondo un piano da approvare con decreto del Ministro.