Art. 43.
                 Dotazione organica delle qualifiche

  Dopo  la prima applicazione del presente decreto, ferma restando la
dotazione  organica  cumulativa  di ciascuna qualifica funzionale, le
relative  dotazioni interne possono essere modificate con decreto del
Ministro,  sentito  il  consiglio di amministrazione, in relazione ai
fabbisogni funzionali della Amministrazione.