Art. 44.
   Disposizioni concernenti il passaggio ad altre amministrazioni

  Il  personale  dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio
alla  data di entrata in vigore del presente decreto puo' chiedere, a
domanda,  da  presentarsi  entro  90  giorni  dalla predetta data, il
passaggio  ad  altra  Amministrazione  dello  Stato,  conservando  la
qualifica e l'anzianita' di servizio possedute.
  L'assegnazione   alle  singole  amministrazioni  e'  disposta,  ove
occorra  gradualmente  tenuto  conto  delle  esigenze di servizio del
Ministero  dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  da  emanarsi comunque entro tre anni dall'entrata in vigore
del presente decreto.