Art. 44. Disposizioni concernenti il passaggio ad altre amministrazioni Il personale dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' chiedere, a domanda, da presentarsi entro 90 giorni dalla predetta data, il passaggio ad altra Amministrazione dello Stato, conservando la qualifica e l'anzianita' di servizio possedute. L'assegnazione alle singole amministrazioni e' disposta, ove occorra gradualmente tenuto conto delle esigenze di servizio del Ministero dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.