Art. 45. 
Inquadramento del personale  proveniente  dall'Amministrazione  della
                         pubblica sicurezza 

 
  Il personale appartenente ai soppressi ruoli civili della  pubblica
sicurezza e ai disciolti Corpi di polizia femminile e  delle  guardie
di pubblica sicurezza, che, all'entrata  in  vigore  della  legge  1°
aprile 1981, n. 121, espletava attivita' amministrativa, contabile  e
patrimoniale, puo' chiedere, con  domanda  da  presentarsi  entro  90
giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  il  passaggio
nelle qualifiche  non  dirigenziali  previste  dal  medesimo  decreto
secondo  la  corrispondenza  delle  attribuzioni  e  delle   mansioni
effettivamente svolte. 
  L'inquadramento nelle qualifiche di corrispondente professionalita'
e' disposto, previo accertamento dell'attivita' svolta  e  su  parere
favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il  richiedente
abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspira A
tale personale e' attribuito il trattamento economico  in  godimento,
se piu' favorevole. 
  L'inquadramento e' disposto, anche in soprannumero. nel limite  del
50%, dei posti di organico.