Art. 45. Inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza Il personale appartenente ai soppressi ruoli civili della pubblica sicurezza e ai disciolti Corpi di polizia femminile e delle guardie di pubblica sicurezza, che, all'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121, espletava attivita' amministrativa, contabile e patrimoniale, puo' chiedere, con domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il passaggio nelle qualifiche non dirigenziali previste dal medesimo decreto secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte. L'inquadramento nelle qualifiche di corrispondente professionalita' e' disposto, previo accertamento dell'attivita' svolta e su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica cui aspira A tale personale e' attribuito il trattamento economico in godimento, se piu' favorevole. L'inquadramento e' disposto, anche in soprannumero. nel limite del 50%, dei posti di organico.