Art. 46.
         Copertura dei nuovi posti delle dotazioni organiche

  Alla  copertura dei posti portati complessivamente in aumento nelle
dotazioni  organiche  del  personale  dell'Amministrazione  civile si
provvede  gradualmente  in  relazione  ai  fabbisogni  funzionali del
Ministero  nel  quinquennio successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.