Art. 5. Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno per gli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale dell'Amministrazione civile, i rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sono eletti dal personale dell'Amministrazione civile fra gli appartenenti alla stessa Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni.