Art. 5. 
Composizione  del  consiglio   di   amministrazione   del   Ministero
dell'interno   per    gli    affari    concernenti    il    personale
                     dell'Amministrazione civile 

 
  Ai fini della composizione del  consiglio  di  amministrazione  del
Ministero dell'interno, per la trattazione degli  affari  concernenti
il  personale  dell'Amministrazione  civile,  i  rappresentanti   del
personale di cui alla lettera d) del primo comma  dell'art.  146  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3,  e  successive  modificazioni,  sono  eletti  dal
personale  dell'Amministrazione  civile  fra  gli  appartenenti  alla
stessa Amministrazione. 
  Si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 ottobre 1970,  n.
775 e al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1977,  n.
721, e successive modificazioni.