Art. 6. 
         Strutture e mezzi per il funzionamento degli uffici 

 
  Fino  all'emanazione  delle   norme   di   amministrazione   e   di
contabilita' di cui all'art. 100 della legge 1° aprile 1981, n.  121,
si applicano agli uffici centrali e  periferici  dell'Amministrazione
civile dell'interno le norme di contabilita' previste  per  il  Corpo
delle  guardie  di   pubblica   sicurezza,   nonche'   quelle   sulla
contabilita'  generale  dello  Stato,  ed   ogni   altra   norma   di
contabilita' applicabile nei confronti del Corpo stesso.