Art. 6. Strutture e mezzi per il funzionamento degli uffici Fino all'emanazione delle norme di amministrazione e di contabilita' di cui all'art. 100 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione civile dell'interno le norme di contabilita' previste per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonche' quelle sulla contabilita' generale dello Stato, ed ogni altra norma di contabilita' applicabile nei confronti del Corpo stesso.