Art. 7. 
                             Prefetture 
 
  Le prefetture sono organizzate, in linea di massima, in tre settori
di livello dirigenziale ed in un ufficio di gabinetto del prefetto. 
  Al primo settore competono gli  affari  relativi  a:  enti  locali;
segretari comunali;  servizio  elettorale;  documentazione  generale;
quelle altre attivita'  necessarie  per  consentire  al  prefetto  di
curare, nell'esercizio della sua funzione generale di  rappresentante
del Governo, la piu' efficace intesa tra  gli  uffici  statali  della
provincia e tra questi e gli  enti  locali,  anche  in  funzione  dei
programmi di sviluppo socio-economico nell'ambito provinciale. 
  Il secondo settore tratta gli affari relativi a: protezione civile;
culti; polizia amministrativa; depenalizzazione; patenti; ogni  altra
competenza, attribuita al prefetto dalle disposizioni in vigore,  non
compresa tra quelle indicate al comma precedente. 
  Nell'ambito del terzo settore sono trattati gli affari  concernenti
la finanza comunale e provinciale e  quelli  relativi  alle  gestioni
finanziarie,  contabili  e  patrimoniali   riguardanti   gli   uffici
periferici del Ministero dell'interno aventi sede nella provincia. 
  Il Ministro  e'  autorizzato  a  provvedere  con  proprio  decreto,
sentito il consiglio di  amministrazione,  all'unificazione  di  piu'
settori in relazione alle esigenze funzionali di singole prefetture. 
  Un vice prefetto con funzioni  vicarie  coadiuva  il  prefetto  nel
coordinamento dei settori della prefettura e lo sostituisce  in  caso
di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto. 
  All'ufficio   di   gabinetto   competono:   gli   affari   relativi
all'esercizio delle funzioni di amministrazione generale spettanti al
prefetto quale rappresentante del Governo nella  provincia  e  quelli
inerenti alle funzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza
e le altre attribuzioni gia' ad  esso  spettanti,  non  assegnate  ai
settori previsti dai commi precedenti. 
  Con l'osservanza dei criteri di massima di  cui  al  secondo  comma
dell'art.  3  il  prefetto  stabilisce  l'organizzazione  interna  di
ciascun settore e dell'ufficio di gabinetto. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 25/06/1982,  n.
173 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.