ARTICOLO II. (Applicazione). 1. - Le disposizioni degli articoli II, III, eccetto il comma (a), IV, VI (b), (c) e (d), VII ed VIII della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (da qui in avanti indicata come "la Convenzione") sono incorporate nel presente Protocollo, con la intesa che i riferimenti, che si trovano nei suddetti articoli, alla Convenzione ed ai Governi contraenti siano considerati riferimenti al presente Protocollo ed alle Parti contraenti del presente Protocollo, rispettivamente. 2. - Ogni nave cui si applica il presente Protocollo deve soddisfare alle disposizioni della Convenzione, con le modifiche e aggiunte stabilite nel presente Protocollo. 3. - Circa le navi di Stati che non sono Parti contraenti della Convenzione e del presente Protocollo, le Parti contraenti del presente Protocollo applicheranno le norme della Convenzione e del presente Protocollo come puo' essere necessario per assicurarsi che tali navi non godono di un trattamento piu' favorevole.