Art. 10. Per i soggetti indicati nel numero 2 dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni e' il Senato della Repubblica. Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente, dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.