Art. 10. 
 
  Per i soggetti indicati nel  numero  2  dell'articolo  1,  che  non
appartengono ad una delle due Camere, competente  per  l'applicazione
di tutte le precedenti disposizioni e' il Senato della Repubblica. 
  Per i soggetti indicati nel comma precedente  i  termini  stabiliti
dal primo comma dell'articolo 2 e dal  primo  comma  dell'articolo  4
decorrono, rispettivamente, dal momento dell'assunzione della  carica
e dal momento della cessazione dalla medesima.