Art. 12. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli: 1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri; 2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle societa' al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento; 3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni; 4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato; 5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.