Art. 12.

  Le  disposizioni  di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano,
con le modificazioni di cui ai successivi articoli:
    1)  ai  presidenti,  vicepresidenti,  amministratori  delegati  e
direttori  generali  di istituti e di enti pubblici, anche economici,
la  cui  nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia
demandata  al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei
Ministri od a singoli Ministri;
    2)  ai  presidenti,  vicepresidenti,  amministratori  delegati  e
direttori generali delle societa' al cui capitale concorrano lo Stato
o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione,
per un importo superiore al venti per cento;
    3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati
ed  ai  direttori  generali  degli  enti  o  istituti privati, al cui
funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore
al  cinquanta  per  cento  dell'ammontare  complessivo delle spese di
gestione  esposte  in bilancio ed a condizione che queste superino la
somma annua di lire cinquecento milioni;
    4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;
    5)  ai  direttori generali delle aziende speciali di cui al regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o
con popolazione superiore ai centomila abitanti.