Art. 14.

  La  diffida di cui all'articolo 7 e' effettuata per quanto riguarda
i  soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri  o  dal  sindaco  o  dal  presidente
dell'amministrazione   locale   interessata   i   quali,   constatata
l'inadempienza,  ne  danno  notizia,  rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.
  Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.