Art. 16. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA