Art. 16. 

 
  All'onere finanziario derivante dalla presente  legge  si  provvede
nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per  il  funzionamento  di
ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i
fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli. 

 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 

 
  Data a Roma, addi' 5 luglio 1982 

 
                               PERTINI 

 
                                                            SPADOLINI 

 
Visto, il Guardasigilli: DARIDA