Art. 7.

  Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3
e  6  il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene
lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
  Senza  pregiudizio  di sanzioni disciplinari eventualmente previste
nell'ambito  della  potesta'  regolamentare, nel caso di inosservanza
della  diffida  il  Presidente  della  Camera  di appartenenza ne da'
notizia all'Assemblea.