Art. 9.

  Le  dichiarazioni  previste  nei  numeri  1  e  3  del  primo comma
dell'articolo 2, nonche' quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono
riportate  in  apposito  bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di
presidenza  della  Camera  di  appartenenza.  Nello stesso bollettino
devono  essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti
dal  quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata
ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.
  Il bollettino e' a disposizione dei soggetti indicali nell'articolo
8.