Art. 2. Ai sensi del presente decreto si intendono per: a) "acque di balneazione" le acque dolci, correnti o di lago e le acque marine nelle quali la balneazione e' espressamente autorizzata ovvero non vietata; b) "zona di balneazione" il luogo in cui si trovano le acque di balneazione di cui al punto a); c) "stagione balneare" il periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre, fatta salva la facolta' prevista al punto c) del successivo art. 4; d) "periodo di campionamento" e' il periodo che inizia un mese prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.