Art. 2.

  Ai sensi del presente decreto si intendono per:
    a) "acque di balneazione" le acque dolci, correnti o di lago e le
acque  marine nelle quali la balneazione e' espressamente autorizzata
ovvero non vietata;
    b)  "zona  di balneazione" il luogo in cui si trovano le acque di
balneazione di cui al punto a);
    c)  "stagione balneare" il periodo compreso tra il 1 maggio ed il
30  settembre,  fatta  salva  la  facolta'  prevista  al punto c) del
successivo art. 4;
    d)  "periodo  di  campionamento" e' il periodo che inizia un mese
prima della stagione balneare e termina con la fine della stessa.