Art. 5.

  Ai comuni competono:
    a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, a
mezzo   di   ordinanza  del  sindaco,  delle  zone  non  idonee  alla
balneazione ricadenti nel proprio territorio;
    b) la delimitazione, a mezzo di ordinanza del sindaco, delle zone
temporaneamente  non  idonee alla balneazione qualora nel corso della
stagione  balneare  i  risultati delle analisi non risultano conformi
alle prescrizioni di cui ai successivi articoli 6 e 7;
    c)  la  revoca, a mezzo di ordinanza del sindaco, su segnalazione
dell'autorita'  competente,  dei  provvedimenti  di cui ai precedenti
punti a) e b);
    d)  l'apposizione,  nelle  zone  interessate,  di segnaletica che
indichi il divieto di balneazione sia per la delimitazione delle zone
non  idonee  di  cui al precedente punto a), sia per la delimitazione
delle  zone soggette al provvedimento di divieto temporaneo di cui al
precedente punto b);
    e)  l'immediata  segnalazione ai presidi e servizi multizonali di
nuove  situazioni  di inquinamento massivo delle acque di balneazione
ricadenti nel proprio territorio.