Art. 6.

  Per  l'applicazione  di  quanto  previsto ai precedenti articoli 4,
punto b), e 5, punto a), il giudizio di idoneita' alla balneazione e'
subordinato  ai  risultati  favorevoli  delle  analisi effettuate nel
periodo  di  campionamento  di  cui  all'art.  2,  relativo  all'anno
precedente.
  Le  acque  si  considerano  idonee  alla  balneazione quando per il
periodo  di campionamento relativo all'anno precedente le analisi dei
campioni  prelevati  con la frequenza fissata nella tabella (allegato
1)  indicano che i parametri delle acque in questione sono conformi a
quelli  della  tabella stessa per almeno il 90% dei casi e quando nei
casi  di  non  conformita'  i  valori  dei  parametri numerici non si
discostino piu' del 50% dai corrispondenti valori.
  Per  i  parametri microbiologici, il pH e l'ossigeno disciolto, non
si applica detta limitazione del 50%.
  Per   i   parametri   "coliformi  totali",  "coliformi  fecali",  e
"streptococchi  fecali"  la  percentuale  dei  campioni  conformi  e'
ridotta all'80%.
  Nella  determinazione delle percentuali di cui al presente articolo
non vanno considerati, nel calcolo, i risultati non favorevoli quando
gli   stessi   siano   stati  rilevati  su  campioni  influenzati  da
circostanze   particolari  quali  inondazioni,  catastrofi  naturali,
condizioni meteorologiche eccezionali.
  Non  vanno altresi' considerati nella determinazione delle predette
percentuali  i  risultati  sia  favorevoli  che quelli non favorevoli
delle analisi suppletive effettuate per gli ulteriori accertamenti di
cui al comma seguente.
  Qualora  durante  il  periodo  di campionamento si verifichi che le
analisi  eseguite  su un campione risultino sfavorevoli anche per uno
solo  dei  parametri  previsti nella tabella allegata, il laboratorio
preposto  al controllo di cui al primo comma dell'art. 4 del presente
decreto  effettuera'  tutti  i  necessari  accertamenti  al  fine  di
individuare la possibile causa inquinante ed i limiti della eventuale
zona  inquinata.  Oltre  ad  una  accurata  ispezione  dei luoghi, il
laboratorio  dovra'  effettuare  le  analisi  su  cinque  campioni da
prelevare  in  giorni  diversi  e nello stesso punto nonche' prelievi
nelle  zone  limitrofe  per  la  delimitazione  della  eventuale zona
inquinata.
  Qualora  piu'  di  un campione sui predetti cinque dia un risultato
non  favorevole  anche  per  uno  solo  dei  parametri previsti nella
tabella  allegata, la zona dovra' essere temporaneamente vietata alla
balneazione.  Il  laboratorio,  stante  l'urgenza degli interventi da
adottare,   comunichera'   immediatamente   al   sindaco  del  comune
interessato,   per   i  conseguenti  e  tempestivi  provvedimenti  di
competenza  di  cui  al  precedente art. 5, l'esito sfavorevole delle
analisi e la individuazione della zona inquinata.
  Qualora  da  una  ispezione  dei  luoghi  il laboratorio accerti un
evidente  inquinamento massivo, indipendentemente dal possibile esito
delle  analisi,  ne dara' immediatamente comunicazione al sindaco del
comune   interessato   fornendo   le   necessarie  istruzioni  per  i
conseguenti tempestivi provvedimenti.
  Sulle  acque dichiarate temporaneamente non idonee alla balneazione
dovranno  proseguirsi  i  controlli  con  la frequenza indicata nella
tabella (allegato 1).
  Nel  caso  si  verifichino  due  analisi  favorevoli  per  tutti  i
parametri  previsti nella tabella allegata, analisi effettuate su due
campioni  consecutivi  prelevati con la frequenza prevista in tabella
(allegato 1), le acque interessate potranno essere nuovamente adibite
alla balneazione con il provvedimento di cui all'art. 5, punto c).