Art. 9.

  E' consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata:
    a)  per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni
geologiche o geografiche eccezionali;
    b)  quando  le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente
di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati.
  Per  le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate
dovranno inviare al Ministero della sanita' idonea documentazione che
ne giustifichi la richiesta.