Art. 9. E' consentita la deroga ai valori fissati nella tabella allegata: a) per i parametri: pH, colorazione e trasparenza per condizioni geologiche o geografiche eccezionali; b) quando le acque di balneazione si arricchiscano naturalmente di talune sostanze, con superamento dei valori-limite fissati. Per le deroghe di cui al presente articolo, le regioni interessate dovranno inviare al Ministero della sanita' idonea documentazione che ne giustifichi la richiesta.