Art. 2.

  E'  vietato  produrre,  detenere per vendere, porre in commercio od
usare  materiali  ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono
destinati  a  venire  a  contatto  con  le  sostanze alimentari o con
l'acqua  destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione
di componenti:
    a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute
pubblica;
    b)    possano    modificare    sfavorevolmente    le   proprieta'
organolettiche degli alimenti.
  Le  disposizioni  di  cui  al  primo  comma  si  applicano anche ai
materiali  ed  oggetti  che possano venire a contatto con le sostanze
alimentari  o con l'acqua durante la lavorazione o preparazione delle
stesse.
  I contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo
comma  sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da L.
250.000  a  L.  5.000.000;  i contravventori alle disposizioni di cui
alla  lettera  b)  del primo comma sono puniti con l'arresto sino a 3
mesi  o  con  l'ammenda  da L. 3.000.000 (tre milioni) a L. 5.000.000
(cinque milioni).