Art. 2. E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio od usare materiali ed oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che, per composizione o cessione di componenti: a) rendano nocive le sostanze alimentari o pericolose alla salute pubblica; b) possano modificare sfavorevolmente le proprieta' organolettiche degli alimenti. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai materiali ed oggetti che possano venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua durante la lavorazione o preparazione delle stesse. I contravventori alle disposizioni di cui alla lettera a) del primo comma sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da L. 250.000 a L. 5.000.000; i contravventori alle disposizioni di cui alla lettera b) del primo comma sono puniti con l'arresto sino a 3 mesi o con l'ammenda da L. 3.000.000 (tre milioni) a L. 5.000.000 (cinque milioni).